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G. Segantini - Le due madri

- Documento informativo e Statuto -

Il presente documento riporta le motivazioni e gli obiettivi del Movimento Antispecista,
ideato il 16 aprile 2000 e costituito il 16 febbraio 2001.

Contenuto

Premessa
  1. Criteri informatori
  2. Giustificazione del Movimento
  3. Metodologia di diffusione dell'etica aspecista
  4. Programmi
  5. Organizzazione
  6. Forma giuridica
  7. Statuto
  8. Membri del Consiglio Direttivo
  9. Richiesta di iscrizione

Premessa

Fino a quando la "morale corrente", ossia la maggioranza delle persone, continuerà a considerare gli altri esseri viventi degli "oggetti", anziché dei "soggetti" (ossia esseri coscienti e sensibili, a vari livelli, come gli umani), ogni voce a loro favore resterà lettera morta. Per superare tale barriera occorre primariamente che siano conosciute dai più le origini e le conseguenze della cultura specista, affinché riemerga il sentimento rimosso dalla sua imposizione: il rispetto dell'uomo per le altre specie.

A) Criteri informatori del Movimento Antispecista

Il razzismo giustifica la lotta tra le specie - e nell'ambito della stessa specie - con il principio pre-morale della selezione naturale. Pertanto, opera una classificazione degli esseri viventi (anche umani) in base al presunto grado di "superiorità", riconoscendo o meno ad essi - arbitrariamente - i diritti alla vita, alla libertà, e all'uguaglianza.

Lo specismo limita tale concetto alle specie diverse da quella umana, ritenendo solo quest'ultima degna di tali diritti, in base ad una concezione esclusivamente antropocentrica.

L'etica aspecista, alla quale il Movimento si informa, nasce dal principio che i diritti alla vita, alla libertà, e all'eguaglianza non possano essere negati ad alcun essere cosciente e sensibile (ossia senziente).

La semplice differenza biologica con le altre specie non può infatti costituire pregiudizio al godimento di diritti così fondamentali, pur nell'ambito delle esigenze di ognuna di esse. È peraltro ormai scientificamente provato che gli animali non umani sono esseri senzienti, che l'uomo non necessita della carne degli animali per alimentarsi, e che le materie prime di origine animale possono essere sostituite da quelle di origine vegetale o inorganica. Pertanto, le tradizioni che sancivano la funzionalità dell'animale all'uomo non trovano vieppiù giustificazione. Ne consegue che l'etica specista potrà essere gradualmente abbandonata. Ciò avverrà tanto più rapidamente quanto più verranno diffuse le opportune conoscenze.

A livello filosofico, il Movimento Antispecista si informa pertanto - avendoli come fine primario - ai seguenti principi:

La corretta interpretazione di tali enunciati (con particolare riferimento agli animali non umani) richiede alcuni chiarimenti, tenendo presente che porli come "fine primario" lascia alla coscienza individuale le scelte relative alla eventuale difficoltà di rispettarli, ferma restando la continua ricerca della loro realizzazione.

I principi trovano peraltro eccezione solo nel caso di "estrema difesa personale", ovvero negli atti inevitabili volti a salvaguardare da un pericolo grave ed imminente la sopravvivenza o l'integrità fisica individuale o collettiva, in assenza di alternative, o nella pratica impossibilità di osservarli.

1. Non uccidere, far soffrire, o discriminare esseri senzienti

a) Nel "non uccidere", ad esempio, l'eccezione è rappresentata dal cibarsi di carne o pesce ove manchino alimenti vegetali, o sopprimere individui pericolosi ed aggressivi (inclusi microrganismi), in assenza di alternative, ovvero praticare l'eutanasia ove essa sia nell'interesse dell'individuo stesso. Non può peraltro giustificarsi tra gli atti di difesa personale l'uccisione dei vitelli in soprannumero per aumentare la produzione del latte, essendo disponibili alimenti alternativi. Per quanto riguarda i vegetali, pur essendo riconosciuto che sono esseri sensibili (anche se in misura difficilmente quantificabile), allo stato attuale non è possibile eliminarli dalla nostra alimentazione, benché si possa dare la preferenza a cibarsi dei frutti piuttosto che della pianta.

b) Per quanto riguarda il "non far soffrire", sono inclusi in tale principio, oltre ovviamente alle violenze fisiche più o meno gratuite, anche quelle psichiche, quali:

  • limitarne la libertà (ove trattasi di individui naturalmente autonomi), e
  • custodirli inadeguatamente (ove trattasi di individui naturalmente non autonomi).

Appartengono alla categoria degli "autonomi" gli animali in grado di riprodursi e sopravvivere in natura, per i quali ogni restrizione della libertà rappresenta una sofferenza, se non la morte. Rientrano in questo caso gli animali selvatici catturati o nati in cattività da specie selvatiche e detenuti negli zoo, nei circhi, o in appartamenti e quindi soggetti a stress psicologici con risultati ben noti (crisi di aggressività, incapacità riproduttiva, pazzia, etc.).

Appartengono alle specie non in grado di sopravvivere in natura gli animali addomesticati dall'uomo, o addirittura generati dall'uomo, per i quali la libertà equivarrebbe alla morte, non essendo in grado di procurarsi il cibo da soli, e che devono pertanto convivere con gli esseri umani.

Il principio mira a permettere a tutti una vita connaturata alle esigenze della propria specie, il che comporta rispettarne le necessità biologiche e sociali. Ossia, il non condannarli ai lavori forzati, il non usarli solo "per quello che servono", il permettere loro di avere rapporti con i propri consimili, lo stabilire con essi un rapporto affettivo, etc.. Rientrano pertanto nel concetto di sofferenza (avendo già escluso in principio l'uccisione):

  • allevare volatili in gabbie, mutilandoli, e/o alimentandoli in modo forzato per la produzione di uova, o altro;
  • allevare oche a fini di strappar loro le penne per farne piumini;
  • allevare mammiferi in batteria e ingravidarli con tecniche artificiali per incrementare la produzione di latte;
  • trasportare animali in condizioni non idonee a garantire loro sicurezza, acqua, cibo e riposo;
  • adibire animali a lavoro in modo coatto e/o addestrarli in modo violento;
  • effettuare su animali sani ogni tipo di sperimentazione, come la vivisezione a scopo didattico, il test di farmaci, di cosmetici, di principi attivi, di prodotti bellici, o inoculare loro malattie di qualsiasi tipo;
  • creare ed allevare animali transgenici allo scopo di effettuare test, xenotrapianti, etc..

In sintesi, si vuole riconoscere agli animali non umani la dignità di esseri senzienti quali essi sono, trattandoli come nostri pari. Ne consegue che devono essere aboliti gli allevamenti ed il commercio degli stessi sia ai fini del consumo di carni e derivati, sia a fini decorativi, ludici, venatori, sperimentali, etc.;

Lo stato ideale del rapporto uomo-animali è quindi rappresentato dalla convivenza, nel rispetto delle esigenze reciproche, dalla quale possono derivare, senza violenze o sofferenze, i prodotti o servizi utili all'uomo, così come all'animale; rapporto individuabile in una specie di "simbiosi" non priva di valori affettivi. Ciò comprende ovviamente l'averne cura anche sotto il profilo sanitario, curando gli animali naturalmente ammalatisi ed effettuando solo su di loro le necessarie ricerche, tenendone presente la sensibilità e la consapevolezza.

c) In merito al "non discriminare" deve essere chiaro che ogni atteggiamento nei confronti degli animali in funzione della loro specie e/o "destinazione d'uso" è un principio specista. Tale è, ad esempio, definire alcuni animali "da lavoro" (e quindi permettere che possano essere maltrattati e sfruttati), o definirne altri "da alimentazione" (e permettere che possano essere sgozzati e macellati), o definirne altri ancora "da pelliccia" (lasciando che siano uccisi tramite elettrocuzione). E deve essere altrettanto chiaro che spingere tale discriminazione fino a prevedere per legge un diverso trattamento degli animali non solo a seconda della "categoria di utilizzo" alla quale l'uomo li ha destinati, ma addirittura a seconda della loro posizione "sociale" (anche se appartenenti alla medesima specie), và oltre qualsiasi logica sconfinando nella più bieca ipocrisia. Ne è un esempio il proteggere gli "animali da affezione" (es. cani e gatti) solo se di "proprietà" di un padrone, lasciando in caso contrario che possano essere allevati per essere destinati alla vivisezione: ciò è talmente aberrante che solo i residui di una legislazione razzista possono permettere che una tale normativa trovi posto in un ordinamento giuridico moderno.

Quanto sopra è peraltro esplicitamente ammesso dalla Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali del 1978. Ne consegue che se si prova a depurare le abitudini consumistiche dai principi specisti (religiosi e filosofici) che vorrebbero giustificarle, esse non possono non apparire per quello che realmente sono: l'estensione della peggior forma di razzismo alle specie non umane.

2. Non utilizzare risorse derivanti dallo sfruttamento di esseri senzienti

Il principio si riferisce all'utilizzo di tutti i prodotti che fanno parte della vita quotidiana, e che provengono dal mondo animale o comunque dalla sofferenza di esseri senzienti, uomo incluso. Mentre è palese l'intenzione specista insita nell'uso di una vera pelliccia, in quanto capo di abbigliamento non indispensabile per ripararsi dal freddo, molte persone trovano naturale acquistare mille altri accessori in pelle fingendo di non accorgersene. Una serie infinita di altri prodotti, di semilavorati, e di sostanze chimiche (inclusi i farmaci), derivano peraltro dalla sofferenza degli animali, senza che le persone possano neppure immaginarlo.

Esistono già tuttavia linee di accessori da abbigliamento "per vegetariani", ma il non ricercare ad ogni occasione il prodotto alternativo perpetua all'infinito l'ipocrisia di fingere che tali prodotti non esistano. Il che, ovviamente, crea la domanda di tali beni, in un circolo vizioso senza fine. Peraltro, gli acquirenti di tali prodotti stanno già influenzando il mercato, creando una domanda alternativa che và sempre più diffondendosi. Ed è noto che - una volta comparsa una nuova classe di consumatori - non occorre molto tempo perché le loro richieste vengano soddisfatte, in quanto nessuno rinuncia a vendere ove esista la domanda, o a crearla ove il terreno sia fertile.

Ma come non è possibile pretendere che all'improvviso tutti si alimentino seguendo una dieta vegetariana, del pari non è possibile che da un giorno all'altro tutti riconoscano ed evitino prodotti derivanti dalla sofferenza animale o umana. Ciò che è invece possibile e doveroso è porsi come obiettivo l'uso e la diffusione dei prodotti "cruelty-free", intendendo come tali tutti i prodotti non derivanti da uno sfruttamento penoso delle fonti di produzione, senza compromessi "politici" e sconti di principi sulla pelle degli esseri senzienti. Ed è la coscienza individuale che deve guidare le possibili scelte.

Il caso di coscienza più serio e diffuso riguarda peraltro proprio l'uso dei farmaci (sia tradizionali, sia omeopatici) che vengono tutti testati sugli animali prima di essere messi in commercio, e di conseguenza il problema della cosiddetta sperimentazione animale, che sostituisce solo di nome la tristemente famosa "vivisezione".

Data l'importanza che essa riveste sia dal lato concettuale, sia da quello della sofferenza, occorre pertanto a tale proposito chiarire alcuni luoghi comuni.

La sua abolizione sembrerebbe in contrasto col principio della difesa personale (invocato dagli sperimentatori) dato il teorico aumento delle possibilità di sopravvivenza che ne dovrebbe derivare per l'essere umano. L'obiezione che si pone - oltre al fatto etico, che già di per sé richiede l'eliminazione di tale barbarie, come per gli xenotrapianti o i test bellici - è che tale giustificazione manca dei due elementi fondamentali per la legittimazione della difesa personale stessa: il pericolo immediato e l'assenza di alternative.

Circa il "pericolo immediato", né la didattica, né i test cosmetico-farmacologici, né la ricerca, possono considerarsi dettati da esigenze di immediatezza, altrimenti qualsiasi azione in tal senso sarebbe valida, inclusi quegli esperimenti definiti da "museo degli orrori". Peraltro, dato che il principio della difesa personale può essere applicato agli individui di tutte le specie (uomo incluso), giustificare la sperimentazione coatta su esseri viventi per assicurarsi un beneficio futuro è di per sé un concetto vergognoso e molto pericoloso: già in passato è stato utilizzato anche a scapito degli esseri umani.

Circa l'"assenza di alternative", esse non solo esistono, ma sono le uniche valide. Infatti, data la assoluta differenza biologica tra cellule umane ed animali, ed anche tra cellule identiche ma con diverso impianto genetico, i risultati della sperimentazione sugli animali non sono traslabili all'uomo, per non parlare delle condizioni di stress e dolore nelle quali essi vengono effettuati che - da sole - invaliderebbero qualsiasi esperimento.

Per i farmaci, è peraltro noto come la "vera" sperimentazione sia da sempre avvenuta non tanto sull'animale, ma sull'uomo, e a sua insaputa. In altre parole, una volta commercializzato il farmaco, avviene la vera sperimentazione: infatti, solo allora si conosceranno gli effetti della sostanza. Non per nulla, dopo aver utilizzato gli animali per le prime fasi della sperimentazione farmacotossicologica, occorre per legge anche effettuare la sperimentazione clinica, cioè provare il farmaco sull'uomo, e con gradualità. Oltretutto, queste sperimentazioni vanno ripetute in ciascun Paese dove viene richiesta l'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco!

Ma non si è comunque mai sicuri della sua innocuità. Basta leggere le istruzioni per l'uso contenute nei foglietti inseriti nella scatola di ogni medicina, o le statistiche dei farmaci ritirati dal mercato dopo pochi mesi di distribuzione per aver causato gravi effetti collaterali, le cosiddette malattie iatrogene, se non la morte dei pazienti! I farmaci vengono quindi testati sugli animali principalmente per soddisfare le disposizioni di legge, ancora vincolate a concezioni scientifiche e etiche ormai sorpassate, ed imposte da una cultura medica che ovviamente si ispira ancora a principi specisti.

Si ricordi l'esperienza del Talidomide, per citare un caso tra mille, che fu testato con successo sugli animali, ma fu causa della nascita di moltissimi bambini deformi.

Per la sperimentazione a qualsiasi scopo "umano", oltre alle considerazioni suddette - vale per tutte il principio morale fondamentale del "non nuocere" (primo nell'etica medica).

Per assurdo, proprio l'accettazione dei farmaci sperimentati "per legge" sugli animali rappresenta invece il caso tipico della estrema difesa personale, in quanto veramente senza alternative. Come può rifiutarsi l'utilizzo di un farmaco vitale, anche se si sa come è stato sperimentato, se non vi è altro mezzo certo per curarsi? L'ipocrisia non è quindi dalla parte del malato, ricattato, ma da quella della legge, che impone una tale situazione.

Ne consegue che al di là delle validissime ragioni etiche, la sperimentazione sugli animali non è affatto l'alternativa a quella sull'uomo, ed è la causa di sperimentazioni senza regole e controlli certi e severissimi sulla stessa specie umana che sperava - proprio con la sperimentazione sugli animali - di sfuggire ad essere essa stessa oggetto di sperimentazione! E quindi con rischi e costi enormi, a causa delle terapie che occorre effettuare (ove possibile!) sugli esseri umani in seguito agli effetti talora gravissimi dei farmaci di nuova immissione sul mercato. Ed anche se fosse una valida alternativa, non sarebbe comunque dettata da un pericolo grave ed immediato, ma da un vergognoso calcolo utilitaristico, non certo inquadrabile nell'ambito di un'etica degna di esseri coscienti, sensibili, ed intelligenti come l'uomo. È per altro ovvio che vere alternative alla sperimentazione sugli animali sorgeranno solo quando tale pratica verrà abolita legalmente, e si dovrà far ricorso ad altri metodi, non essendovi fino ad allora da parte dei produttori alcuna motivazione economica ad affrontare i problemi di una tale conversione, né ad ammettere l'inutilità di tale prassi.

L'unico modo per spezzare la catena è pertanto abolire per legge la sperimentazione animale, il che è raggiungibile solo con un lento e costante lavoro di diffusione dell'informazione, della cultura antispecista, e con l'opposizione ai governi e ai politici che fingono di ignorare il problema, ovvero con l'appoggio a chi ne sostiene l'abolizione tout-court.

B) Giustificazione del Movimento Antispecista

Negli ultimi decenni le associazioni animaliste sono proliferate enormemente, anche a livello mondiale, e gruppi "animalisti" cominciano a formarsi anche nei partiti politici. In merito alle ideologie di base, alcune istanze si limitano alla salvaguardia della diversità biologica e degli habitat naturali, altre richiedono l'abolizione dei maltrattamenti più penosi (quali il trasporto dall'allevamento al luogo della macellazione), altre promuovono l'abolizione della caccia, della vivisezione, o la rinuncia a cibarsi di carne, e così via.

Il quadro rispecchia il sorgere di una nuova etica interspecifica, non ancora ben delineata nei suoi aspetti teorici né in quelli pratici, essendo composta da diverse istanze che vanno dalle motivazioni pietistiche a quelle più filosofiche. È una situazione che si riscontra in tutte le società evolute, dove radicate convenienze economiche sostenute da principi morali caratterizzati da un rigido antropocentrismo stanno subendo una forte contestazione. Ciò grazie alla diffusione di altre culture, ed al lento consolidamento delle democrazie con conseguente evoluzione degli Stati verso forme più liberali. In Italia, ad esempio, solo recentemente, con la revisione dei patti Lateranensi - è stata abolita la "religione di Stato" - sebbene non si parli ancora di insegnamento della "storia delle religioni" nelle scuole. La tendenza generale è comunque verso un innalzamento dei principi etici tale da evitare le discriminazioni insite, ad esempio, nel proteggere gli animali "da compagnia" lasciando che quelli "da destinarsi al consumo" siano macellati giornalmente, o che siano eliminati gli allevamenti di animali da pelliccia ma non quelli di polli, o ancora che vengano risparmiati i delfini (animali "intelligenti") mentre possono venire uccisi senza pietà i mammiferi acquatici e gli altri pesci.

Questi "distinguo" non possono infatti che essere definiti come espressioni di un "razzismo" relativo (o specismo), dal quale le persone - condizionate da millenni - non riescono a liberarsi. Ne è una prova la già citata "Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali" (D.U.D.A.) proclamata a Bruxelles ed a Parigi da scienziati e varie associazioni animaliste presso la sede dell'UNESCO il 15 ottobre 1978. Infatti, se da un lato essa rivendica un trattamento più "umano" nei confronti degli animali, dall'altro continua a considerarli "oggetti", e non "soggetti di diritto", trattandoli come schiavi. Dopo la proclamazione iniziale: "Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita ed hanno gli stessi diritti all'esistenza... e al rispetto", essa infatti pone delle eccezioni che demoliscono tale principio. Distingue tra "animali che lavorano e non"; auspica tecniche sostitutive alla sola sperimentazione animale "che implica una sofferenza...", sancisce infine che "...nel caso l'animale sia allevato per l'alimentazione..." (!), esso debba essere "nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà o dolore" (?), e conclude che "ogni atto che comporti l'uccisione di un animale senza necessità (?) è «biocidio», o «genocidio» se trattasi di un gran numero di animali selvatici" (!).

A parte l'incoerenza delle affermazioni, tale dichiarazione, mirando a modificare solo determinati comportamenti - ma lasciando intatti i fondamenti dell'etica specista - tende a perorare cause minori, perdendo di vista quella fondamentale, ossia la pari dignità - almeno - di tutti gli animali. L'impressione che se ne trae è che troppo grandi siano gli interessi che verrebbero toccati perché si abbia il coraggio di denunciare il superamento dell'etica tradizionale.

Il Movimento Antispecista considera pertanto la D.U.D.A. del 15 ottobre 1978 specista ed incoerente con i suoi stessi enunciati, mentre aderisce alla "Carta 2000" (settembre 1999) della L.I.D.A., che rivendica la parità ed il diritto alla vita di tutte le specie animali.

Ne consegue che la causa antispecista non può essere rappresentata da gruppi più o meno vincolati alla morale corrente che si richiamino alla dichiarazione del '78, ma da un nuovo movimento che raccolga le adesioni di quanti desiderino diffondere i principi aspecisti senza scendere a compromessi politici di qualsivoglia natura, consci della necessità di procedere per gradi nella realizzazione di tale obiettivo senza rinunciare ai propri principi.

Obiettivo principale del Movimento è quindi la diffusione dell'etica aspecista ed il supporto agli aderenti che ricoprano incarichi statutari in associazioni, partiti o organismi istituzionali, allo scopo di giungere ad una modifica della morale corrente che induca un cambiamento nei consumi di massa e la formazione di una legislazione non specista, affinché non vi siano "individui più uguali degli altri".

Il Movimento rispetta peraltro il ruolo che ogni associazione animalista si è dato, riconoscendone l'utilità per la difesa della causa comune, e si pone come momento di aggregazione delle istanze sul problema animalista che abbiano come obiettivo l'abolizione dell'uccisione e dello sfruttamento degli animali, ritenendolo non giustificabile, così come per l'uomo.


C) Metodologia di diffusione dell'etica aspecista

L'applicazione dei concetti aspecisti è un esercizio che richiede costante impegno ed attenzione, in quanto moltissimi dei prodotti e servizi che si usano nella vita quotidiana derivano da concezioni opposte. Sradicare tale tipo di cultura significa far fare all'umanità un salto di qualità paragonabile all'abolizione della schiavitù. Far evolvere la morale corrente verso un'etica interspecifica più matura è quindi il traguardo più ambizioso che l'umanità possa porsi nel nuovo millennio.

Escludendo a priori problemi di orizzonti temporali entro i quali operare, rimane il fatto che occorre trattare con persone abituate a considerare gli animali come oggetti, o entità ostili. Quando si analizza la "divisione della coscienza" di cui è vittima la maggior parte delle persone (ad esempio proteggere ed amare gli animali di casa e accettare passivamente la sorte degli altri, convinti che sia giusto), è chiaro che occorre agire in modo penetrante ma misurato, onde non suscitare violente reazioni che sfociano in tristi luoghi comuni. Il compito sarebbe indubbiamente più semplice se il messaggio antispecista fosse indirizzato solo ai giovani. Ma non ci si può limitare a questi ultimi. Né ci si può limitare a "dare l'esempio" per amore di perbenismo, trattandosi di un problema che non coinvolge solo stili di vita o semplici opinioni filosofiche, ma primariamente gravissime sofferenze imposte ad esseri senzienti. Né si deve, peraltro, ricorrere alla violenza: illegale e controproducente.

La strategia più adatta è quindi, come sempre, la diffusione dell'informazione tramite una opportuna tecnica di comunicazione. Occorre però che l'informazione, oltre che mirata, sia completa, onde evitare il rifiuto o l'erronea assimilazione del messaggio, con un abbandono solo parziale della cultura specista: ad esempio, il non cibarsi di carne, ma di pesce; o il cibarsi solo di determinate specie animali (ovviamente quelle ritenute meno "intelligenti"...) o l'adozione di una dieta vegetariana senza la rinuncia ad acquistare abiti ed accessori in pelle.

Uno dei mezzi più pratici individuabili a tale scopo è la distribuzione di un documento di base (es.: "Libro bianco sul problema animalista") che metta sotto accusa la società per la crudeltà con la quale agisce, ma nel contempo fornisca tutte le informazioni necessarie per adottare il nuovo stile di vita, seguita da incontri informali per i necessari chiarimenti, utili peraltro ad ottenere un ritorno di critiche indispensabili al miglioramento della comunicazione. In parallelo, deve essere organizzata una campagna pubblicitaria di lungo raggio che, ricorrendo ad un solo messaggio coerente con tutti i principi, stimoli la riflessione del pubblico e non provochi reazioni contrarie.

D) Programmi del Movimento Antispecista

Le principali attività utili allo scopo del Movimento sono:

  • Diffusione del documento informativo e del "Libro bianco sul problema animalista".
    Il documento informativo è la "presentazione" del Movimento, mentre il "Libro bianco" è una analisi della problematica animalista, utile quale primo approccio verso chi ignora tale situazione, ed una guida scientifica al cambiamento di stile di vita.

  • Distribuzione di prodotti e informazioni tramite il Notiziario periodico del Movimento.
    Come strumento di passaggio all'etica aspecista, il Notiziario potrebbe contenere:

    1. Prodotti informatici (programmi per diete vegetariane, tabelle comparative, guida ai siti Internet, etc.);
    2. Guida all'acquisto di prodotti alternativi (punti vendita di/e prodotti non derivanti da animali);
    3. Guida al vegetarianesimo (corsi, testi, diete, etc.);
    4. Guida alla letteratura antispecista (recensioni, ricerche);
    5. Iniziative politico-sociali (lezioni, conferenze, eventi, etc.).

    Il Notiziario al quale tutti sono invitati a partecipare (e-mail: anti.spec@tiscalinet.it), rappresenta un compendio progressivo dei temi indicati, in modo che ogni edizione contenga tutto ciò che è stato pubblicato in precedenza, se ancora valido. In tal modo, si potrà sempre avere il quadro completo dei prodotti e delle informazioni permanentemente utili.

  • Partecipazione alle iniziative promosse dalle associazioni "animaliste".
    Gli aderenti non rinunciano alla lotta sul campo a fianco delle associazioni animaliste, per aumentare il livello di attenzione del pubblico su tali tematiche, pur senza sviluppare lotte ideologiche, riconoscendo anzi il ruolo di ciascuna associazione come utile alla causa in generale. Essi devono altresì difendere chiaramente i principi del Movimento, primo fra tutti quello di non rilasciare "concessioni" ai politici sui principi fondamentali.

  • Promozione di incontri tra gli aderenti.
    Ribadendo la natura trasversale che lo contraddistingue, il Movimento riconosce l'utilità del momento aggregante tra i propri aderenti. In tale ottica, verranno proposti incontri di studio per l'approfondimento delle tematiche antispeciste, e "momenti" sociali per facilitare la conoscenza reciproca.

  • Diffusione dei nominativi di responsabili di associazioni o organismi istituzionali che aderiscono al Movimento.
    La diffusione dei nominativi di aderenti al Movimento ricoprenti, o candidati a ricoprire, cariche statutarie in associazioni, partiti, ed istituzioni, rappresenta il fulcro dell'azione politica del Movimento. Tutti gli interessati sono pertanto invitati a far pervenire con continuità all'organo di rappresentanza il proprio nominativo specificando la candidatura proposta o le cariche ricoperte. La qualità di "aderente" è pertanto l'elemento che certifica l'intenzione dell'iscritto, piuttosto che la sottoscrizione dei principi o la simpatia per lo scopo sociale. Da ciò deve discendere un comportamento in linea con quanto previsto dallo Statuto).

E) Organizzazione del Movimento Antispecista

Il Movimento svolge le proprie attività tramite la libera organizzazione dei propri aderenti, con il coordinamento del Rappresentante. Onde evitare di gravare l'associazione di oneri di gestione, si è scelta una forma di comunicazione basata sugli aderenti "attivi" come "nodi" di distribuzione dei documenti e dei prodotti pubblicati dal Movimento via Internet. Ciò permette di raggiungere col minimo costo e la massima rapidità un notevole numero di destinatari.

Forma giuridica del Movimento Antispecista

Il Movimento ha assunto la forma giuridica dell'associazione di fatto "non-profit", non essendovi nelle finalità sociali alcun fine di lucro, né essendo previsti a nessun titolo oneri, proventi, patrimoni o lasciti, con la sola eccezione del Fondo comune, garantito dal Rappresentante, e obbligatorio per legge. Pertanto, la forma contrattuale (Statuto) non è vincolata alle regole delle associazioni riconosciute, benché ne siano stati ovviamente rispettati i requisiti di democraticità e la struttura, e non necessita della tenuta dei libri contabili e della redazione del Bilancio, rappresentando il Registro delle assemblee e delle delibere l'unico documento sociale.

Milano, 01/05/2001 (rev. 15/06/2004).
Il Rappresentante
(Massimo Terrile)

G) Statuto del Movimento Antispecista (16 febbraio 2001)

Lista degli articoli

Art.  1)  Scopo
Art.  2)  Durata e Sede
Art.  3)  Organi del Movimento
Art.  4)  Iscrizioni
Art.  5)  Diritti e doveri dell'aderente
Art.  6)  Recesso ed esclusione degli aderenti
Art.  7)  Simpatizzanti
Art.  8)  Partecipazione alle attività del Movimento
Art.  9)  Volontarietà e gratuità delle cariche e degli impegni
Art. 10)  Gratuità delle pubblicazioni del Movimento
Art. 11)  Rinuncia al patrimonio, a lasciti o a donazioni. Fondo comune
Art. 12)  Convocazione dell'Assemblea
Art. 13)  Votazioni via posta elettronica
Art. 14)  Referendum
Art. 15)  Consiglio Direttivo
Art. 16)  Rappresentante
Art. 17)  Organizzazione
Art. 18)  Partecipazione alle attività o iscrizione del Movimento ad associazioni similari
Art. 19)  Gestione dei dati individuali
Art. 20)  Clausola compromissoria
Art. 21)  Immagine di riferimento

Contenuto degli articoli

Art. 1) Scopo.
Scopo dell'associazione, denominata "Movimento Antispecista", è la diffusione dell'etica aspecista, ed il sostegno politico agli aderenti candidati a ricoprire o ricoprenti cariche in associazioni, partiti, o organismi istituzionali, in Italia, allo scopo di giungere alla formazione di una legislazione non specista. Il Movimento Antispecista (d'ora in avanti nel presente documento denominato "Movimento"), è apartitico, aconfessionale, senza fini di lucro, e si informa ai seguenti principi:

  1. Non uccidere, far soffrire o discriminare esseri senzienti.
  2. Non utilizzare risorse derivanti dallo sfruttamento di esseri senzienti.

Art. 2) Durata e Sede.
La durata del Movimento è illimitata. Si può estinguere per mancanza di iscritti, o per scioglimento deliberato dagli aderenti con votazione assembleare.
La sede del Movimento è stabilita in via Principale n. 11/44, in Correzzana (MI), fino alla elezione del Rappresentante, che potrà proporre all'approvazione dell'assemblea una diversa sede.

Art. 3) Organi del Movimento.
Sono organi del Movimento: l'Assemblea (v art. 12), il Consiglio Direttivo o C.D. (v. art. 15), ed il Rappresentante (v. art. 16).

Art. 4) Iscrizioni.
L'iscrizione al Movimento è gratuita.
Possono aspirare ad essere iscritte al Movimento sia le persone fisiche, sia le associazioni registrate.
Ciascuna associazione è rappresentata negli organi statutari del Movimento dal solo rappresentante legale, o da un iscritto a ciò delegato per almeno 6 mesi dal rappresentante medesimo con atto da notificarsi anticipatamente al Rappresentante del Movimento, potendo inoltre contare ogni associazione per un sol voto in qualsiasi atto di delibera del Movimento.
L'aspirante può chiedere di qualificarsi come simpatizzante (v. art. 7), come aderente o come aderente attivo (per brevità indicati entrambi come aderenti, salvo specifica).
L'iscrizione è sottoposta al consenso dei membri del C. D. per gli aspiranti che scelgano la qualifica di aderente.
L'eventuale rifiuto dell'iscrizione per chi richiede la qualifica di aderente deve essere motivato dal C.D. e notificato all'aspirante in forma scritta a cura del Rappresentante.
Gli aderenti non possono svolgere, sostenere, sponsorizzare o avere come scopo associativo attività incompatibili con lo scopo del Movimento.

Art. 5) Diritti e doveri dell'aderente.
Ogni aderente può partecipare alle Assemblee (v. art. 12) con diritto di voto, ed a tutte le iniziative sociali promosse dagli organi del Movimento.
L'aderente si impegna a fornire il proprio sostegno morale alle iniziative intraprese ed a tenere un comportamento coerente con gli scopi del Movimento.
Gli aderenti "attivi" accettano di ritrasmettere mensilmente a "mailing list" di massimo 25 iscritti i documenti da essi ricevuti a cura degli organi deliberanti.
È vietata la cessione delle "mailing list" degli iscritti a terzi o a società di servizi.

Art. 6) Recesso ed esclusione degli aderenti.
Il recesso dell'aderente può avvenire: per decesso, per dimissioni, per espulsione. Gli iscritti come simpatizzanti non sono soggetti alle norme riguardanti l'espulsione.
Gli aderenti e i simpatizzanti hanno diritto di recedere dal Movimento in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Rappresentante.
Il Movimento può espellere l'aderente con delibera motivata della maggioranza semplice del C.D. per:

  • false dichiarazioni, e comportamenti o propaganda contrari agli scopi sociali;
  • condanne con sentenza definitiva, o con patteggiamento, per reati contro la persona, gli animali e qualsiasi altro reato ritenuto tale da rendere moralmente incompatibile la permanenza dell'aderente nel Movimento.

La notifica dell'espulsione deve essere spedita all'aderente in forma scritta entro 15 giorni dalla delibera e deve contenere la motivazione dell'espulsione.
L'aderente può impugnare la delibera in forma scritta con ricorso al Rappresentante entro 15 giorni dalla ricezione della notifica. Il Rappresentante entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso deve convocare l'Assemblea e l'interessato per ascoltare le osservazioni di quest'ultimo, e comunicargli successivamente
la decisione finale dell'Assemblea, con le stesse modalità previste per la notifica dell'espulsione.
Non è ammesso un successivo ricorso agli organi del Movimento né all'autorità giudiziaria.

Art. 7) Simpatizzanti.
È prevista la figura del simpatizzante, come persona fisica, giuridica o associazione, che pur non aderendo in toto ai principi del Movimento intende essere portato/a a conoscenza delle attività e dei documenti distribuiti dal Movimento. La iscrizione come simpatizzante non è pertanto soggetta alla regolamentazione prevista dal presente Statuto per l'aderente, e non ne conferisce i relativi diritti e i doveri, ma autorizza unicamente il Movimento all'inserimento del nominativo nelle "mailing list", ed all'invio all'iscritto della documentazione periodica distribuita all'esterno dal Movimento.

Art. 8) Partecipazione alle attività del Movimento.
Ogni iniziativa indetta dagli organismi rappresentativi del Movimento è aperta alla partecipazione del pubblico, senza formalità alcuna e senza alcun obbligo di iscrizione al Movimento.

Art. 9) Volontarietà e gratuità delle cariche e degli impegni.
Le cariche associative e le prestazioni degli iscritti sono gratuite. Le eventuali spese sostenute dagli iscritti, a qualsiasi titolo, non sono rimborsabili, operando ogni aderente in modo volontario e individuale. Possono tuttavia formarsi dei gruppi di iscritti per il sostegno di talune attività del Movimento nell'ambito dei quali i singoli partecipanti stabiliscano un accordo di condivisione delle spese, senza che da ciò possa derivare alcun onere per il Movimento stesso.

Art. 10) Gratuità delle pubblicazioni del Movimento.
Gli aderenti rinunciano ad ogni compenso per le prestazioni da essi fornite al Movimento, nonché ai diritti di autore per le opere prodotte per il Movimento, o concesse in uso allo stesso.
I documenti, le informazioni, le opere dell'ingegno (inclusi i prodotti e i programmi informatici) fornite o concesse gratuitamente in uso al Movimento possono essere divulgate dal Movimento esclusivamente a titolo gratuito. I prodotti e i documenti distribuiti dal Movimento possono essere divulgati liberamente con il solo impegno di citarne la fonte e la data di pubblicazione originarie.

Art. 11) Rinuncia al patrimonio, a lasciti o a donazioni. Fondo comune.
Il Movimento rinuncia alla raccolta delle quote di sottoscrizione, di fondi o all'accettazione di donazioni o lasciti di qualsiasi importo. Di conseguenza, non prevedendo di svolgere alcuna operazione finanziaria e/o commerciale, non è contemplata la tenuta dei libri contabili, né la redazione del bilancio annuale.
A fini di garanzia verso terzi delle eventuali obbligazioni e responsabilità che i membri del C.D. potrebbero dover assumere in nome e per conto del Movimento, viene costituito dal rappresentante del Comitato Promotore, Dr. Massimo Terrile, al momento dell'atto costitutivo, un Fondo comune di lire 500.000, della cui liquidità i futuri Rappresentanti accetteranno di farsi di volta in volta personalmente garanti. Eventuali incrementi possono essere successivamente richiesti ai membri del C.D., su delibera del C.D. medesimo.

Art. 12) Convocazione dell'Assemblea.
L'assemblea del Movimento viene convocata e presieduta dal Rappresentante:

  • per l'elezione del Consiglio Direttivo;
  • per la modifica dello Statuto o lo scioglimento del Movimento;
  • su richiesta scritta fatta pervenire al Rappresentante da almeno 10 aderenti o dalla maggioranza semplice di essi ove il numero sia inferiore a 10;
  • su richiesta della maggioranza dei membri del C.D., escluso il Rappresentante, o su iniziativa del Rappresentante medesimo.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 30 giorni prima della data della stessa, e deve contenere l'ordine del giorno. L'Assemblea è valida ove siano presenti la metà più uno degli aventi diritto (membri aderenti), e le delibere sono prese a maggioranza semplice, con votazione palese, salvo quanto previsto diversamente dal presente Statuto. In seconda convocazione, l'Assemblea è valida e le delibere sono prese con voto palese a maggioranza semplice, qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo per le modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell'associazione, nel qual caso le delibere sono prese con voto palese a maggioranza dei due terzi dei presenti. È ammessa la presenza per delega. I verbali delle assemblee e delle votazioni e la documentazione ad esse relativa devono essere annotati nel Registro delle assemblee e delle delibere a cura del Rappresentante e controfirmati da un membro del C.D. presente alla riunione.

Art. 13) Votazioni via posta elettronica.
In alternativa all'Assemblea, può essere indetta su iniziativa del Rappresentante - indipendentemente dalle cause di convocazione, ma con esclusione dello scioglimento del Movimento - una votazione via posta elettronica o ordinaria (per gli aderenti che non dispongano di e-mail), anche per l'elezione del Consiglio Direttivo, con stessi tempi di convocazione (v. art. 12) e secondo le modalità dell'art. 17; per l'elezione del C.D., in tal caso, le candidature, accompagnate da un curriculum e da un documento programmatico firmato devono pervenire al Rappresentante entro 30 giorni dalla data fissata per la votazione, ed essere inviate da questi via posta elettronica, fax o posta ordinaria a tutti gli aderenti entro 15 giorni dalla data prevista per la votazione stessa. La votazione è valida in prima istanza indipendentemente dal numero dei votanti, e le delibere sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi, con votazione palese, eccetto per le modifiche dello Statuto per le quali è richiesta la maggioranza dei due terzi dei votanti, considerati pertanto come presenti. I voti devono pervenire all'e-mail specificato dal Rappresentante ed entro i termini da esso indicati. Non è ammesso il voto per delega. I risultati delle votazioni e le preferenze espresse devono essere comunicati a cura del Rappresentante a tutti gli aderenti, annotati nel Registro delle assemblee e delle delibere, e controfirmati da un membro del C.D. o del Comitato Promotore ove il C.D. non sia ancora formato.

Art. 14) Referendum.
Il Rappresentante può sottoporre a referendum abrogativo le delibere prese ove ciò sia richiesto da almeno un membro del C.D., o dal Rappresentante stesso, tramite invio/ricezione di appositi questionari via posta elettronica con le analoghe modalità dell'art. 13. Il referendum è valido se la maggioranza semplice dei votanti ha espresso la volontà di abrogare la delibera. I risultati delle votazioni e delle preferenze espresse devono essere comunicati a cura del Rappresentante a tutti gli aderenti.

Art. 15) Consiglio Direttivo.
Il C.D. è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri effettivi (persone fisiche) che restano in carica tre anni e sono rieleggibili, e da eventuali membri onorari (v. oltre). Ai fini della elezione dei componenti del C.D., ogni aderente può votare fino a cinque candidati. Vengono eletti i primi cinque candidati che abbiano avuto il maggior numero di voti. Nel caso il numero degli eletti sia inferiore a tre, il Rappresentante uscente o temporaneo, sentito il parere degli eletti, deve cooptare i membri mancanti del C.D. scegliendoli tra gli aderenti, restando in carica per il tempo a ciò necessario.
La decadenza degli incarichi dal C.D. avviene per dimissioni in forma scritta, per morte, o per malattia invalidante. In caso di riduzione dei membri del C.D. al di sotto del limite minimo di 3, il Rappresentante provvede a cooptare i primi dei non eletti tra i candidati votati, procedendo a ritroso in caso di rifiuto. Ove manchino candidati votati, i membri del C.D. precedentemente in carica o il Rappresentante temporaneo provvedono a cooptare gli aderenti di loro gradimento, con votazione palese e a maggioranza semplice. Il Rappresentante rimane in carica fino al termine di tali operazioni.
Il C.D. delibera a maggioranza semplice dei presenti ed a votazione palese in merito alle attività del Movimento salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto. In caso di parità, prevale il voto del Rappresentante.
Il C.D. delibera l'accettazione degli aspiranti, stabilisce gli ordini del giorno, esegue le delibere dell'Assemblea e gestisce le attività associative; inoltre, può nominare quali membri "onorari" del Movimento o del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, ed in numero non superiore ai membri effettivi del C.D. in carica, personalità particolarmente distintesi nel campo della cultura animalista.
I verbali del C.D. devono essere annotati sul Registro delle assemblee e delle delibere dal Rappresentante e controfirmati da un membro del C.D. o del Comitato Promotore (ove il C.D. non si sia ancora formato) presenti alla riunione.

Art. 16) Rappresentante.
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, a votazione palese, il Rappresentante del Movimento il quale ne è il portavoce ufficiale e lo rappresenta di fronte a terzi, fatte salve le responsabilità individuali dei singoli aderenti previste dalla normativa vigente. Il Rappresentante coordina inoltre le attività del C.D., ed è il responsabile del Notiziario via Internet.
Fino alla sua nomina, tali attribuzioni spettano al Rappresentante temporaneo, eletto con votazione palese immediatamente dopo l'atto costitutivo tra i partecipanti all'atto medesimo che si candidino al momento per tale carica. È ammessa la votazione per delega. Ad esso sono deferite tutte le attribuzioni che nel presente Statuto non siano riservate all'Assemblea, al fine di procedere alla elezione del C.D..

Art. 17) Organizzazione.
Il Movimento adotta come mezzo di comunicazione ufficiale tra gli iscritti la posta elettronica via Internet. Ove non previsto diversamente nel presente statuto, gli iscritti accettano tale mezzo per ogni comunicazione anche statutaria, ivi compreso il Registro delle assemblee e delle delibere che è pubblico e verrà distribuito agli aderenti ad ogni aggiornamento. È obbligatoria la conferma al mittente del messaggio ricevuto solo per la convocazione delle Assemblee e le votazioni o i referendum via posta elettronica, pena la non impugnabilità degli atti, in sostituzione della raccomandata con ricevuta di ritorno o del fax. Gli iscritti che non siano in grado di comunicare via Internet devono farlo presente all'atto della richiesta di iscrizione, specificando l'indirizzo postale al quale inviare le comunicazioni.

Art. 18) Partecipazione alle attività o iscrizione del Movimento ad associazioni similari.
Per il perseguimento dei propri fini il Movimento può affiancarsi alle iniziative di altre associazioni similari, o iscriversi ad esse ove non vi siano incompatibilità statutarie a condizione di reciprocità, ossia che le altre associazioni siano anch'esse iscritte come simpatizzanti o aderenti al Movimento. Nessuna quota sociale può essere versata a tale scopo dal Movimento o richiesta dallo stesso, dato il carattere di gratuità di ogni atto sociale.

Art. 19) Gestione dei dati individuali.
L'elenco degli iscritti, includente i dati riguardanti il nome, il cognome, la residenza e le altre informazioni fornite all'atto dell'iscrizione, oltre alla eventuale candidatura o incarichi in associazioni, partiti od organismi istituzionali dichiarati dall'iscritto, sono pubblici. Ai fini della legge 31/12/96 n. 675, art. 16, 17, e 22, ciascun aspirante rilascia al momento dell'iscrizione il consenso scritto alla raccolta ed all'eventuale divulgazione da parte del Movimento di tali dati per il perseguimento degli scopi statutari. I dati degli iscritti sono gestiti elettronicamente presso la sede del Movimento e sono protetti da ogni accesso non autorizzato in conformità all'art. 15 della legge suddetta. Ogni iscritto può chiedere la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei propri dati inviandone richiesta scritta al Rappresentante, che è altresì il Titolare ed il Responsabile del trattamento dei dati medesimi.

Art. 20) Clausola compromissoria.
Gli aderenti e i simpatizzanti, di seguito indicati come "parti", cercheranno di risolvere amichevolmente qualsiasi divergenza che possa tra loro sorgere in relazione alle attività connesse al Movimento.
Se la divergenza non potesse essere risolta mediante negoziati di buona fede entro 30 (trenta) giorni dal suo insorgere, allora dovrà essere risolta mediante arbitrato rituale da tenersi in Milano.
L'arbitro sarà unico, e dovrà essere nominato dalle parti entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui le parti hanno constatato l'impossibilità di risolvere amichevolmente la divergenza. Se le parti non raggiungessero l'accordo sulla persona da nominare, detto arbitro verrà nominato, su istanza anche di una sola delle parti, dal Presidente del Tribunale di Monza. L'arbitro dovrà rendere il suo lodo improrogabilmente entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della sua nomina.
L'arbitro deciderà secondo equità e non sarà vincolato da alcuna norma di legge sostanziale e processuale, salvo il rispetto del principio del contraddittorio.
Il lodo sarà finale, conclusivo e vincolante per le parti, le quali espressamente fin d'ora rinunciano a qualsiasi appello impegnandosi ora per allora a darvi esecuzione, rimossa ogni eccezione al riguardo, per cui esse si obbligano a rispettarne il contenuto adeguandosi al dispositivo di detto lodo immediatamente, e comunque entro e non oltre il termine essenziale di 10 (dieci) giorni dalla data in cui il lodo è stato comunicato.

Art. 21) Immagine di riferimento.
Il Movimento adotta come immagine di riferimento la riproduzione del quadro "Le due madri" di Giovanni Segantini, dato il profondo significato etico di tale opera.



Agrate Brianza, 16 febbraio 2001.

H) Membri del Consiglio Direttivo

A seguito delle votazioni avvenute il 7 aprile 2001, sono risultati eletti quali membri del Consiglio Direttivo i seguenti candidati (ordine alfabetico):

Professor Bruno Fedi

Bruno Fedi è nato a Pistoia il 4 marzo del 1934 in una famiglia antifascista. Due fratelli partigiani, dei quali uno decorato alla memoria. È laureato in medicina e chirurgia e specialista in urologia, anatomia patologica, ginecologia, cancerologia, citolgia, flebologia, bioetica. Docente di Urologia, Primario di anatomia patologica, vincitore di un premio dell'ente Fiuggi. Ha pubblicato oltre 100 lavori scientifici e diversi libri di ecologia e bioetica a carattere divulgativo. È uno dei fondatori delle liste verdi. Vegetariano dal 1977. È candidato al Senato per il Partito Radicale nel collegio di Genova per le elezioni del 13 maggio 2001.

Dottoressa Annamaria Manzoni

Annamaria Manzoni è nata a Milano il 18 agosto del 1951. È laureata in psicologia ed esercita la libera professione come psicologa e psicoterapeuta. È consulente presso il Tribunale di Monza, ed è accreditata all'Ordine degli Psicologi della Lombardia come esperta in psicologia clinica e psicologia dell'età evolutiva, dove collabora con Comuni e ASL. Ha pubblicato diversi articoli professionali inerenti le problematiche psicologiche del rapporto uomo-animali. Da molti anni milita inoltre come attivista nelle principali associazioni animaliste, e svolge una attività di sensibilizzazione della problematica animalista a livello individuale e sociale.

Professor Valerio Pocar

Valerio Pocar è nato a Viggiù (VA) il 6 giugno del 1944, e si è laureato in giurisprudenza nel 1967. È avvocato cassazionista. Dal 1973 è stato professore di sociologia e di sociologia del diritto nelle Università di Messina (scienze politiche), di Milano (scienze politiche e giurisprudenza) ed è attualmente titolare dell'insegnamento di sociologia del diritto nell'Università degli Studi di Milano-Bicocca. È autore di un centinaio di pubblicazioni (articoli e libri) sulla storia del pensiero sociologico-giuridico, sulla sociologia delle professioni giuridiche, sulla sociologia del diritto della famiglia, sulla bioetica. Tra le pubblicazioni, dal 1990, numerosi saggi in tema di diritti degli animali, tra i quali "Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti" (Laterza, Roma-Bari 1998). Dal 1998 è presidente della Consulta di Bioetica (Milano).

Dr. Massimo Terrile

Massimo Terrile è nato a Genova il 20 ottobre 1942, dove si è laureato in Economia e Commercio nel 1967, ed ha studiato e lavorato come borsista all'Istituto di Scienze Sociali dal '65 al '68. Dal 1967 al 1999 ha lavorato nei Sistemi Informativi e nell'Organizzazione sia alla Mobil Oil Italiana (ora "Q8"), a Roma, sia alla Deutsche Bank S.p.A., a Milano, come responsabile di aree tecniche e gestionali. Ha iniziato ad interessarsi di scienze naturali, ed in particolare di ecologia ed etologia, nel 1975, a Roma, dove è stato tra i fondatori dell'associazione naturalistica "Plinio" sul litorale romano, tutt'ora attiva. È vegetariano dal 1989, e dal 1995 si occupa di animalismo. Nel '98 è entrato nei Verdi a Milano, che ha lasciato due anni dopo per profondi dissensi ideologici sui temi animalisti. È stato l'ideatore del Movimento Antispecista, e ne è attualmente il Rappresentante (ossia portavoce e responsabile del Notiziario).

I) Richiesta di iscrizione al Movimento Antispecista

(L'aspirante conferma di aver preso visione dello Statuto del 16.02.2001)

1) Nome e cognome:  
2) Luogo di nascita:
  Data:        /      /             Genere (M/F):  
3) Codice Fiscale:  
4) Titolo di studio:
  Professione:  
5)
Denominazione:
(per associazioni)
6) Residenza (o sede sociale)   
Via, Piazza, etc.:   n.   CAP:  
Loc.tà:   Comune:   Prov.:  
7)
Responsabile (nome e cognome):
(per associazioni)
  (firmare in calce al modulo)
8) Telefono:
  Fax:  
9) Cellulare:  
10) E-mail:  
11)
Qualifica di iscrizione richiesta: 
(barrare una casella)

 Simpatizzante 

 

     Aderente     

 

Aderente attivo

(v. art. 7 Statuto)
 
(v. art. 4 e 5 Statuto)
 
(v. art. 4 e 5 Statuto)
12) Incarichi o candidature presso altri enti associativi, partiti, sindacati, o organismi istituzionali:

13)
Posta via e-mail: ..... (si/no). Altro indirizzo:
(specificare se eccezionalmente la posta debba essere inviata all'indirizzo di residenza, anziché via e-mail)

Il sottoscritto prende atto che i propri dati personali sono raccolti solo al fine di promuovere le iniziative del Movimento Antispecista, e gestiti elettronicamente. Conscio della obbligatorietà dei dati del presente modulo, in mancanza dei quali potrebbe non ricevere gli avvisi e i documenti sociali, o non avere pubblicizzato il proprio nome a fini elettorali, e della possibilità di diffusione, accesso e modifica ai/dei dati stessi, dà il consenso al trattamento dei dati stessi nei limiti delle finalità statutarie e della legge 31.12.96, n. 675.

Data:       /      /             firma (leggibile)

Indirizzare a:
Movimento Antispecista
Massimo Terrile - via Principale, 11 - 20050 - Correzzana (MI)

e-mail: anti.spec@tiscalinet.it - fax: 039.6065817 (con preavviso)

La compilazione della presente scheda non costituisce obblighi di alcuna natura. L'elenco degli iscritti ed i relativi dati sono pubblici, salvo diversa disposizione degli interessati (v. art. 19 Statuto).



Ultima modifica: 02/04/2003.

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